Art. 5.
(Requisiti di accesso).

      1. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale di autista soccorritore di cui all'articolo 2 è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida e l'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera e), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
      2. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista di ambulanza o autista soccorritore o autista di ambulanza coordinatore, con all'attivo almeno 1.500 ore di servizio, sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione e sono sottoposti all'esame finale previsto dall'articolo 9.
      3. Quanto disposto al comma 2 non si applica agli operatori che espletano le attività di cui al medesimo comma come funzioni ausiliarie rispetto al ruolo e alla qualifica di appartenenza.